Ogni volta che si parla del Regolamento (UE) 2023/1230, la prima domanda da chi gestisce un parco macchine o commercia macchinari usati è quasi sempre la stessa: "Le mie macchine già in uso devono essere ri-certificate?"
La regola di base: cosa era già in giro rimane in giro (Art. 52)
L'art. 52 del Regolamento stabilisce un principio chiaro: tutto ciò che è stato immesso sul mercato prima del 20 gennaio 2027 in conformità alla vecchia Direttiva Macchine 2006/42/CE può continuare a circolare liberamente. Non serve una nuova certificazione, non serve aggiornare i documenti, non serve fare nulla.
Questo vale anche per i certificati CE del tipo già rilasciati dagli organismi di certificazione: rimangono validi fino alla loro scadenza naturale. Se un fabbricante ha ottenuto una certificazione valida fino al 2030, può continuare a produrre e vendere quella macchina fino al 2030 senza dover rifare la procedura con il nuovo Regolamento.
In sostanza: chi era già in regola con la vecchia direttiva è protetto.
Cinque situazioni concrete
1. Macchina già in uso prima del 20 gennaio 2027
Se hai una fresatrice CNC in produzione da tre anni, conforme alla Direttiva 2006/42/CE, non devi fare nulla. Niente nuova documentazione, niente nuova marcatura CE, niente visite all'organismo di certificazione. La macchina continua a lavorare.
2. Macchina usata venduta dopo il 20 gennaio 2027
Qui è dove molti si confondono. Se una macchina è stata immessa sul mercato europeo prima del 20 gennaio 2027, può essere comprata e venduta come usata anche dopo quella data — senza dover rispettare il nuovo Regolamento. L'acquirente la riceve, la installa e la usa normalmente.
L'unica condizione: chi vende deve essere in grado di dimostrare che la macchina è stata immessa sul mercato prima del 20 gennaio 2027. Questo significa avere e trasmettere all'acquirente la documentazione originale: la dichiarazione CE di conformità, le istruzioni per l'uso e i dati di identificazione della macchina. Senza quella documentazione, la vendita diventa molto più complicata.
3. Macchina nuova dal 20 gennaio 2027 in poi
Qualsiasi macchina nuova immessa sul mercato a partire dal 20 gennaio 2027 deve rispettare integralmente il Regolamento 2023/1230. Nessuna eccezione.
4. Macchina usata importata da fuori UE dopo il 20 gennaio 2027
Questo è il punto che sorprende di più. Se compri una macchina usata in Giappone, negli Stati Uniti o in qualsiasi paese extra-europeo e la importi in Italia dopo il 20 gennaio 2027, quella macchina non ha mai "fatto il suo ingresso" nel mercato europeo. Quindi non è protetta dalla clausola transitoria.
Chi la importa deve trattarla come se fosse una macchina nuova: farla valutare, certificare, e assicurarsi che rispetti tutti i requisiti del nuovo Regolamento — indipendentemente dall'anno in cui è stata costruita. È un aspetto che molte aziende non considerano quando cercano occasioni sul mercato internazionale dell'usato.
5. Modifica sostanziale di una macchina esistente
Il Regolamento introduce il concetto di modifica sostanziale (art. 3, par. 16): qualsiasi intervento — fisico o digitale — non previsto dal costruttore originale, che crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio già esistente. Chi effettua una modifica sostanziale diventa il nuovo fabbricante della macchina modificata (art. 18): nuova valutazione dei rischi, nuovo fascicolo tecnico, nuova dichiarazione di conformità, nuova marcatura CE.
Cosa conta come modifica sostanziale:
– sostituire o aggiornare il sistema di controllo o il software di sicurezza cambiando il comportamento della macchina;
– aumentare significativamente velocità, forza o altri parametri oltre le specifiche originali;
– aggiungere componenti con funzioni di sicurezza non previsti dal progetto originale;
– cambiare la destinazione d'uso in modo da richiedere nuove protezioni.
Non è modifica sostanziale: manutenzione ordinaria, sostituzione di ricambi con pezzi identici, aggiornamenti software che non toccano le funzioni di sicurezza.
Il rivenditore di macchine usate: distributore o fabbricante?
Se vende la macchina com'è, con la documentazione originale e senza interventi significativi, è un distributore: obblighi limitati. Se invece interviene tecnicamente in modo significativo prima di rivenderla, o vende con il proprio marchio, diventa il nuovo fabbricante con tutti gli obblighi del caso (art. 17).
Cosa fare adesso
Tre cose pratiche da fare prima del 20 gennaio 2027:
1. Raccogliere e organizzare la documentazione di ogni macchina (dichiarazioni CE, istruzioni, dati di targa). Sono la prova che la macchina era già in regola prima del Regolamento.
2. Definire una procedura interna per valutare le modifiche: ogni volta che viene fatto un intervento su una macchina, qualcuno deve saper rispondere alla domanda "questa è una modifica sostanziale?".
3. Se importi macchinari da fuori Europa, verificare l'origine di ogni acquisto prima di firmare. Una macchina importata dopo il 20 gennaio 2027 va trattata come nuova, indipendentemente dall'anno di fabbricazione.
Questo articolo è redatto a scopo informativo. Per una valutazione specifica della conformità della tua azienda al Regolamento 2023/1230, contattaci per una consulenza personalizzata.